Una delle difficoltà incontrate dagli investitori responsabili è data dalla mancanza di regole, dati e definizioni comuni, sia rispetto alle strategie che ai risultati. Il Regolamento Europeo che disciplina l’informativa nel campo della finanza sostenibile (SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation) esprime il tentativo da parte dell’Unione Europea di risolvere, almeno in parte, il problema.
Il Regolamento SFDR – in vigore dal 2021 – mette a disposizione degli Asset Manager come AXA IM un modello di informativa sulla gestione dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG), sia a livello generale che a livello di singolo prodotto. In questo modo il cliente dovrebbe riuscire a comparare più agevolmente l’approccio di diversi Asset Manager alle principali questioni di sostenibilità, come il cambiamento climatico.
Alle società di gestione è richiesto di assicurare una maggiore trasparenza sul grado di sostenibilità dei prodotti finanziari offerti, in modo da consentirne la comparazione. L’informativa dovrà vertere sui seguenti aspetti:
- considerazione dei rischi di sostenibilità, ivi incluso il rischio di riduzione di valore degli attivi sottostanti a causa di eventi ambientali o sociali;
- considerazione dei principali impatti avversi (PAI) sui fattori di sostenibilità, vale a dire delle possibili ripercussioni di una decisione d’investimento in termini ambientali, sociali e di occupazione, oltre che di rispetto dei diritti umani e di contrasto alla corruzione e alle tangenti;
- investimenti sostenibili in attività economiche che contribuiscono a conseguire obiettivi ambientali o sociali, ad esempio investimenti in attività economiche conformi alla tassonomia UE.
Quali sono i prodotti coinvolti?
Il Regolamento SFDR riguarda tutti i prodotti gestiti da società d’investimento con sede nell’Unione Europea, ma influisce soprattutto sulle strategie che cercano di applicare criteri ESG nel processo decisionale del portafoglio.
Sono previste tre categorie distinte, in base alla sezione del Regolamento applicabile nei singoli casi:
- l’Articolo 6 riguarda i prodotti che si limitano a valutare e gestire i rischi di sostenibilità;
- l’Articolo 8 riguarda i prodotti che promuovono aspetti ambientali e sociali, integrando i criteri ESG nel processo d’investimento;
- l’Articolo 9 riguarda i prodotti che si pongono un obiettivo sostenibile e che, pertanto, puntano a ottenere specifici risultati di sostenibilità – a livello ambientale o sociale – e al tempo stesso perseguono risultati finanziari. Questi prodotti mirano a ridurre, per quanto possibile, eventuali effetti negativi di ordine ambientale, sociale o di occupazione, integrando nelle decisioni d’investimento il rispetto dei diritti umani e la lotta alla corruzione e alle tangenti.
Grazie al Regolamento SFDR, gli Asset Manager potranno dichiarare quale percentuale del patrimonio affidato alla loro gestione si classifica ai sensi dell’Articolo 6, dell’Articolo 8 o dell’Articolo 9.
Quali informazioni devono essere pubblicate?
In base alle nuove regole, per tutti i prodotti occorre prevedere un’informativa. Anche le strategie che non vantano esplicitamente l’integrazione di criteri ESG dovranno descrivere ai clienti come integrano la valutazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali, e in che misura questi rischi potrebbero influire sui risultati finanziari (prodotti conformi all’Articolo 6).
Per i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’Articolo 8 o dell’Articolo 9, i requisiti sono più specifici, e impongono agli Asset Manager di dichiarare:
- come la strategia d’investimento tiene conto delle caratteristiche ESG o dell’obiettivo sostenibile, anche rispetto alla prevista asset allocation;
- dettagli riguardanti l’obiettivo o gli obiettivi ESG, e una scomposizione delle diverse categorie d’investimento;
- dettagli circa il modo di quantificare e gestire gli impatti negativi e le modalità di esclusione di asset che potrebbero arrecare danno agli obiettivi di sostenibilità;
- un elenco degli indicatori di sostenibilità applicabili;
- informazioni circa la compatibilità del ricorso a strumenti derivati con le finalità ESG del prodotto.
Sono previsti altri cambiamenti?
Un altro obbligo di informativa previsto dal Regolamento SFDR riguarda le società di asset management più grandi, che devono dichiarare sui propri siti i potenziali impatti ambientali e sociali negativi di tutte le loro partecipazioni, oltre a dettagli sulle iniziative di engagement portate avanti con il management delle società in cui investono.
Anche qui la nuova normativa stabilisce un insieme coerente di regole e modelli comuni, che tutte le società coinvolte sono tenute a seguire. Sono previsti in totale 18 punti sui quali è tassativo fornire numerose informazioni relativamente alle società oggetto di investimento.
Perché proprio adesso?
La crescita del settore degli investimenti responsabili ha subito un’accelerazione negli ultimi anni, e la quantità di dati misurabili e verificabili è aumentata di pari passo. Pertanto, oggi, la quantificazione e la comparazione dei risultati ESG può essere molto più efficace che in passato. L’introduzione del Regolamento SFDR rispecchia questi sviluppi incoraggianti, ma anche il carattere più prioritario che il tema della sostenibilità ha assunto per le autorità governative. Il Regolamento SFDR fa parte di un più ampio sforzo dell’Unione Europea di reindirizzare l’allocazione dei capitali verso modelli di business più sostenibili. Più in generale, rientra in un trend globale che comprende diversi impegni, come quelli presi nell’ambito dell’Accordo di Parigi sul cambiamento climatico.